Differimento della pena

IL Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di proroga del beneficio sia con riguardo al quadro sanitario compromesso del soggetto in espiazione pena, soprattutto sotto il profilo psichiatrico, peraltro assolto per «vizio totale di mente in ordine al reato di atti persecutori»; sia per l’inadeguatezza dell’immobile indicato per le espiazione detentiva domiciliare a causa delle condizioni di abbandono del medesimo; sia perché l’interessato non è nemmeno in grado di prendersi cura di sé con tendenza a gestire l’assunzione di farmaci in modo improprio sotto il profilo delle esigenze e dei dosaggi. Ebbene, per il «differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operandosi un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività». Perciò, preso atto dell’incapacità della persona interessata di «provvedere a se stessa (come era stato già confermato dal giudice della cognizione, che aveva accertato un vizio totale di mente) e dell’inidoneità dell’abitazione nella quale eseguire la misura alternativa alla detenzione», è corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto che la detenzione in carcere costituisse «la soluzione più adeguata ad assicurare una migliore assistenza complessiva alla condannata, in assenza di altro luogo idoneo» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 45183/2022 - Presidente BONI; Relatore FIORDALISI).

Pubblicazione n. 25 del 28.11.2023