Il diritto ad avere diritti

Nel 2018 pubblicai il libro dal titolo “Il diritto ad avere diritti. Dall’illuminismo all’ergastolo ostativo” (Morlacchi, Perugia), nel quale, tra altro, a proposito delle disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (D.Lgs 28/2015), invitavo «a riflettere anche su un altro aspetto (...), vale a dire che ci si dovrebbe interrogare al fine di trovare soluzioni (...) nei casi in cui (...) nessuno “paga” per i propri reati (...). Vedasi l’esempio della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa». Ed in taluni casi, sorge la domanda: «come può un legislatore (...) che ha a cuore l’interesse collettivo, stabilire per legge la non punibilità dal punto di vista della condanna penale di un soggetto già presupponendo che certi devianti non risponderanno mai per le loro malefatte nemmeno in termini di risarcimento economico del danno?» (pp. 125-126). A distanza di anni da quelle ed altre mie modeste considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 538 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. Pen.» (Corte Costituzionale, Sentenza 173/2022 - Presidente AMATO; Redattore AMOROSO).

Pubblicazione n. 24 del 28.11.2023