Lati oscuri della fiducia

Una dipendente comunale impugnava la sentenza pronunciata in sede di appello la quale aveva dichiarato legittimo il licenziamento della stessa lavoratrice, accusata di avere effettuato accessi al protocollo informatico dell’ufficio in assenza di idonee ragioni, ovvero con l’interesse di conoscere documenti che non rientravano tra quelli di competenza del proprio settore di assegnazione. Il primo grado di giudizio scagionava l’impiegata poiché «gli accessi non avevano recato danni all’amministrazione né aveva comportato la divulgazione di notizie che dovevano rimanere riservate». Tesi però respinta nei gradi successivi, in quanto, in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, va proprio accertato «se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario», e dunque se «le ragioni per le quali la condotta della lavoratrice, tenuta in violazione dei doveri propri del dipendente pubblico, era da ritenere di gravità tale da giustificare il recesso» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3819/2021 - Presidente DI PAOLANTONIO; Relatore BUFFA).

Pubblicazione n. 18 del 28.11.2023