Le misure di sicurezza

Il G.I.P. sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alle norme concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disponendo per un soggetto l’applicazione della misura di sicurezza presso una REMS, in quanto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici. Tuttavia, anche se la «caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG», ha come conseguenza un «intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», la Corte Costituzionale ha comunque dichiarato «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari» (Corte Costituzionale, Sentenza 22/2022 - Presidente CORAGGIO; Redattore VIGANÒ).

Pubblicazione n. 17 del 28.11.2023