La censura sulla corrispondenza tra difensore e detenuto viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Infatti, «il diritto di difesa comprende (omissis) il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva. E ciò anche per consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie». Perciò, se è vero che tale «diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità», lo è anche il principio di tutela di «altri interessi costituzionalmente rilevanti». Sicché, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della Legge 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori» (Corte Costituzionale, Sentenza 18/2022 - Presidente CORAGGIO; Redattore VIGANÒ).
Pubblicazione n. 19 del 28.11.2023