Ai fini dell’infrazione disciplinare, afferiscono alla molestia «tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa». Perciò, «le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato», e dunque sanzionabili (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 44133/2021 - Presidente BONI; Relatore CENTOFANTI).
Pubblicazione n. 16 del 28.11.2023