Salute e detenzione

Non sempre la richiesta avanzata dal detenuto e mirata ad ottenere la detenzione domiciliare ha esito favorevole, pur di fronte ad una condizione di salute compromessa. Infatti, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva o della detenzione domiciliare è «necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività». Sicché, nel caso in esame, non è emerso che lo stato di salute accertato contrasti con l’espiazione della pena detentiva o con il senso di umanità, entrambi costituzionalmente garantiti, poiché non sono state evidenziate malattie organiche tali da porre in pericolo la vita il detenuto o da «provocare conseguenze dannose scongiurabili solo mediante cure praticabili esclusivamente in ambito extramurario, né l’espiazione della pena appare offendere, per le eccessive sofferenze, la dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 477/2021 - Presidente IASILLO; Relatore CENTOFANTI).

Pubblicazione n. 09 del 28.11.2023