Sanzioni al detenuto

Nel caso in esame, la rilevanza del comportamento sanzionato disciplinare è consistita nell’aver scritto, il detenuto, in una lettera inviata al carcere dove prima era ristretto, che «all’atto della deportazione nel lager di omissis» non gli sarebbe stata consegnata una certa somma di denaro. Sicché: «non può essere revocato in dubbio, senza che possa invocarsi il diritto alla manifestazione del pensiero, che la definizione del carcere (omissis) come lager, ove si sarebbe ristretti per “deportazione”, implica giocoforza una offesa alla professionalità di quanti in quella struttura operano, perché il loro lavoro e il loro impegno viene automaticamente oltraggiato con la riconduzione al ruolo di aguzzini e torturatori» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 35516/2020 – Presidente IASILLO; Relatore SANTALUCIA).

Pubblicazione n. 08 del 28.11.2023