Contenzioso civile

In materia di contenzioso civile, l’art. 696 Cod. Proc. Civ. stabilisce che, prima del giudizio, chi ha urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico oppure un’ispezione giudiziale; e che, art. 696-bis Cod. Proc. Civ., una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesta anche per accertare la mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Ciò premesso, i giudici della Consulta hanno dichiarato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, Cod. Proc. Civ., nella parte in cui dopo le parole “da fatto illecito” non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ebbene, il procedimento introdotto dall’art. 696-bis Cod. Proc. Civ., trova la ratio nella tendenza legislativa di potenziare i rimedi alternativi di cui sono espressione le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di trasferimento della lite alla sede arbitrale. Sicché, la risoluzione concordata delle liti risponde all’esigenza di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all’interesse generale dell’ordinamento e alla ragionevole durata del processo. Perciò, la limitazione della consulenza preventiva operato dalla disposizione qui censurata contrasta sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza, sia con l’art. 24 Cost. rispetto al principio di ragionevolezza, in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da ragionevole giustificazione. Ne consegue, quindi, che ammettendo la consulenza tecnica preventiva per quei crediti derivanti da fatto illecito, ma non anche per «ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico», si verifica «differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art.  24  Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale» (Corte Costituzionale, Sentenza 222/2023 - Presidente: Barbera; Redattore: San Giorgio).

Pubblicazione n. 45 del 22.12.2023