Processo penale

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 101, secondo comma, della Costituzione; e non fondate, invece, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). La disposizione è censurata «nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare». Orbene, tutte le doglianze sollevate dal giudice rimettente afferiscono al tema secondo cui sarebbe «illogico pretendere che l’imputato sollevi, già in sede di udienza preliminare, un’eccezione relativa alla inosservanza delle regole sull’attribuzione della causa al tribunale in composizione collegiale o monocratica, a pena di decadenza». Tuttavia, invero, il luogo privilegiato per affrontare tali questioni, quando prevista, è proprio l’udienza preliminare; ed è quindi nel corso di tale udienza che l’eventuale violazione delle regole fissate dal codice di rito «deve essere eccepita dalle parti, a pena di decadenza, ovvero deve essere rilevata dal giudice; potendo poi l’eccezione essere riproposta in dibattimento (...) nella sola ipotesi in cui sia stata tempestivamente sollevata in udienza preliminare, e sia stata in quella sede respinta». Perciò, laddove «l’imputato ritenga che il reato a lui contestato rientri nella competenza territoriale di altra sede giudiziaria, egli sarà tenuto a formulare subito la relativa eccezione, anche in via subordinata rispetto alla richiesta principale di non luogo a procedere». Ne consegue che, «contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non dissimile è la situazione dell’imputato in udienza preliminare rispetto alle violazioni delle disposizioni che regolano l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica» (Corte Costituzionale, Sentenza 225/2023 - Presidente: Barbera; Redattore: Viganò).

Pubblicazione n. 46 del 27.12.2023