Sul mobbing e straining

Laddove, appunto, il concetto di mobbing si riferisce ad ogni situazione generale di malessere e disagio sul luogo di lavoro, ciò a seguito di più e diverse tipologie di azioni sistematiche ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più soggetti in posizione di superiorità di ruolo aziendale rispetto alla vittima; mentre, similmente, ma non perfettamente sovrapponibile, lo straining è rappresentato da una situazione pur sempre di stress negativo sul posto di lavoro in presenza anche di una singola tipologia di azione, ma di durata costante; ecco che nell’ambito del contesto lavorativo, ovvero di una controversia tra gli assunti del lavoratore e le argomentazioni addotte a discolpa da parte del datore di lavoro, se da un lato incombe in capo al lavoratore l’onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché il proprio livello di inquadramento e la sussistenza del nesso causale tra l’ambiente di lavoro ed il danno in ipotesi lamentato, dall’altro lato grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie finalizzate ad evitare tali ultime evenienze dannose. Sicché, in relazione al concetto di mobbing, pur nella ipotesi di palese accertata sua insussistenza, «il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore». Infatti, in suddette misure rientrano senza alcun dubbio sia la prevenzione sia, auspicabilmente, «la rimozione di un clima lavorativo teso e caratterizzato da reciproche incomprensioni», giacché «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva» secondo il paradigma di cui l’art. 2087 del codice civile, proprio in tema di “Tutela delle condizioni di lavoro”, e dunque sottesa anche alle categorie giurisprudenziali di mobbing e straining, fattori caratterizzati dalla loro stretta connessione logica e giuridica (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 4279/2024 - Presidente: Tria; Relatore: Zuliani).

Pubblicazione n. 13 del 28.02.2024