Ricette mediche e privacy

In relazione alla sottoscrizione di farmaci da parte del medico di famiglia, nel caso in esame, con nota specifica, si segnalava al Garante per la protezione dei dati personali un comportamento non conforme a norma da parte di un medico di famiglia il quale lo si accusava essere d’uso prescrivere medicinali, visite specialistiche e rilasciare certificati medici «in violazione del principio generale che stabilisce che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dal danno accidentale». In effetti, si leggeva sempre nella suddetta nota, che «sul muro esterno dello Studio medico, a lato della porta di ingresso dello studio e nelle sue immediate vicinanze erano affissi una cassetta delle poste e un contenitore di metallo, entrambi privi di qualsiasi nominativo. Sul contenitore, tuttavia, era riportata l’indicazione “solo ricette mediche” mentre nella serratura del contenitore era inserita una chiave». Altresì, all’interno del contenitore erano «conservate numerose prescrizioni mediche, gran parte delle quali costituite da “ricetta elettronica promemoria per l’assistito” e, per la restante, da “ricette rosa” tratte da ricettario del SSN. Le ricette erano state compilate a favore di diversi nominativi, alcune riportavano la firma del medico (nel caso delle ricette del SSN) e tutte erano accessibili a chiunque atteso che le stesse (ad eccezione di un caso) non erano neppure riposte all’interno di buste chiuse», e che dalle stesse «era possibile rilevare che le prescrizioni mediche erano state emesse a favore di soggetti diversi e riportavano prescrizioni sia di medicinali che di esami specialistici». Ebbene, all’esito dell’attività istruttoria, quindi accertati i fatti segnalati ed assunte le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento dei dati, e dunque atteso che tali prescrizioni mediche risultavano nella potenziale libera lettura di chiunque, l’Autorità adita ha inflitto al medico la sanzione amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro, nonché la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet del Garante (Registro dei provvedimenti n. 11 dell’11 gennaio 2024 - Presidente: Stanzione; Relatore: Scorza).

Pubblicazione n. 12 del 21.02.2024