Pari dignità sociale

Nel giudizio di legittimità costituzionale relativamente all’art. 5, co. 4, lett. b), Legge regionale della Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), cioè con riguardo al “Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili”, per cui “sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo”, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali), i giudici delle leggi osservano che seppur «tenendo conto del rilievo che può assumere, nell’adozione delle politiche regionali in materia sociale, la verificabilità dell’appartenenza dei beneficiari di queste ultime alla comunità regionale, non può condividersi l’assunto della difesa regionale per cui, nel caso di specie, questa sarebbe comprovata dalla permanenza minima per un biennio nel territorio della Regione Toscana. L’obiettivo di garantire una qualche forma di legame con il territorio, infatti, deve tenere conto del fatto che l’indicazione di un periodo minimo di residenza deve essere correlato (...) al fine della misura, e che la sola fissazione della residenza – non ulteriormente qualificata da un periodo minimo di durata nel territorio della Regione – non è affatto priva di valore nel denotare il legame di un nucleo familiare con la comunità locale di riferimento». Perciò, «la scelta di imporre la maturazione di un certo periodo di residenza protratta per tale famiglia, fosse anche contenuto nel limite di due anni, si palesa discriminatoria». Sicché, il criterio fondato sul requisito della residenza biennale non è ragionevole. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, lettera b), della legge in esame, «nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda» (Corte Costituzionale, Sentenza 42/2024 - Presidente: Barbera; Redattore: Petitti).

Pubblicazione n. 16 del 18.03.2024