L’assenza ingiustificata e continuata dalle adunanze del Consiglio comunale legittima la decadenza dalla carica di consigliere. Nel caso in esame, il consigliere interessato dapprima dichiarò di non aver preso parte a più sedute del Consiglio comunale «in talune circostanze per effettive ragioni di ordine lavorativo, in altre per marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria», per poi, dopo l’avvio del procedimento di decadenza a suo carico, rimarcare il proprio comportamento evidenziando che «l’astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, è da considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, non dialettici e non democratici delle forze di maggioranza», e che dunque tutte le assenze avevano un carattere politico di protesta stante il fatto che le sedute del Consiglio comunale venivano svolte di mattina e non di pomeriggio. Tuttavia, le giustificazioni fornite dal consigliere non venivano accolte dal Comune con la conseguenza che lo stesso Ente ne dichiarava la decadenza dalla carica a causa, come detto, delle suddette ripetute assenze. Ebbene, giunti innanzi la giustizia amministrativa, i giudici hanno affermato che l’istituto della decadenza da consigliere comunale «è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell’organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini», per cui se è vero che l’astensionismo deliberato e preannunciato «può considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza», altrettanto vero è che l’astensionismo «non preventivamente comunicato e addotto solo successivamente - e su richiesta di giustificazione per la mancata partecipazione ai lavori consiliari - costituisce legittima causa di decadenza, generando difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene il consigliere comunale e violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico-amministrativa». Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza conforme in materia, «la mera protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari» (T.A.R. Campania, Sezione Prima, Sent. 3021/2024).
Pubblicazione n. 27 del 31.05.2024