Il garantismo penale

Estratto dal contributo di Luigi Ferrajoli dal titolo “Per una politica penale razionale”, in, Criminalità (Annuario di scienze penalistiche), ETS, 2014: «l’irrazionalità e la disuguaglianza espressi dalla crisi della legalità e dal crescente carattere classista della giustizia penale sono una causa inevitabile di distruzione dello spirito civico, e perciò un potente fattore criminogeno. Per molteplici ragioni. È innanzitutto un fattore di dissoluzione dello spirito pubblico la percezione dell’ingiustizia di un sistema che punisce i poveri e lascia immuni i ricchi e la grande criminalità economica integrata nel sistema politico. Ma un fattore criminogeno ancor più forte è una politica che si illude ed illude che la prevenzione dei delitti dei poveri possa avvenire con misure penali, anziché con misure sociali; con politiche di esclusione e repressione, anziché con politiche di inclusione e integrazione dei soggetti emarginati. Giacché sempre, in società segnate da vistose disuguaglianze, come è ormai la società italiana, quanti sono esclusi dalla società civile e legale sono esposti e disposti ad essere inclusi nelle comunità incivili e criminali. E sempre, inversamente, le organizzazioni criminali sono a loro volta disposte a reclutare e ad includere quanti sono esclusi e criminalizzati dalla società civile. Sono perciò le politiche sociali – la scuola, il pieno impiego, il superamento della precarietà e la stabilità del lavoro, l’assistenza sanitaria e le garanzie dei diritti sociali – le sole politiche di prevenzione in grado di aggredire le cause strutturali di questo tipo di devianza. Purtroppo i principali ostacoli a riforme di questo tipo sono da un lato l’indisponibilità dei governi a investimenti nei servizi e nelle prestazioni sociali e, dall’altro e più ancora, la facile demagogia sui temi della sicurezza e l’uso congiunturale e populistico del diritto penale quali facili fonti di consenso. Ma questo accresce la responsabilità della politica per l’inerzia riformatrice e per il vuoto progettuale: una responsabilità che va al di là dei temi pur vitali della sicurezza e investe sempre più il futuro della convivenza civile e della democrazia. Si rivela così, sul terreno del diritto penale, la complementarietà e la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale; tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali; tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l’assenza delle garanzie sociali dell’occupazione e della sussistenza la principale causa della delinquenza dei poveri, inclusa quella della manovalanza criminale, reclutata e sfruttata dalle grandi organizzazioni criminali e da esse esposta alla repressione penale. È questa, infatti, una criminalità subalterna alla grande criminalità organizzata, essendo costituita dalla mano d’opera delinquenziale reclutata dalle grandi organizzazioni criminali, le quali presentano, più di qualunque altra organizzazione imprenditoriale, una stratificazione di classe». Pubblicazione n. 33 del 11.12.2024