Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che si applicano alle misure di sicurezza è attribuito alla competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza.
La mancata previsione delle misure di sicurezza personali tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell’esecuzione è coerente con il sistema.
Le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva. Infatti, per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado è previsto che l’impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appello.
E dunque il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d’appello.
Sicché, alla luce delle considerazioni esposte deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza” (Cassazione penale, Sentenza 647/2025).
Pubblicazione 01/2025