Il diritto di sciopero, tutelato dall’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non è assoluto. Infatti, può essere subordinato a determinate condizioni nonché soggetto a specifiche restrizioni. Per cui non è illegittima, quindi non in contrasto con la Convenzione, la punizione da parte dell’autorità nazionale nei confronti di alcuni manifestanti che nel loro esercizio di sciopero avevano volutamente causato il blocco del traffico veicolare.
Ebbene, la Corte rileva che, sebbene lo sciopero fosse stato ampiamente annunciato con diverse settimane di anticipo, tuttavia l’azione risultante dal blocco stradale non era oggetto di una dichiarazione preventiva né, a fortiori, di un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità. Né sembra, quindi, che l’azione dei manifestanti fosse giustificata dalla necessità di rispondere immediatamente ad un evento improvviso, per cui tale blocco, che ha reso impossibile il passaggio dei veicoli su una corsia di traffico ad alta velocità, compresi i veicoli di emergenza, impedendo o reso eccessivamente pericoloso l’intervento delle forze dell’ordine, determinando lunghe code di camion e auto, è stato idoneo a rendere la circolazione stradale potenzialmente pericolosa o a causare incidenti; e che il potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti dell’autostrada e degli stessi dimostranti è dimostrato dal rischio di collisione a catena di veicoli posteriori, dalle manovre di retromarcia o di svolta sia dei mezzi pesanti, sia delle auto, nonché dalle situazioni di agitazione degli automobilisti e/o dei camionisti, oltre che dall’impossibilità delle ambulanze di circolare per diverse ore. Il pericolo era costituito anche dal notevole fumo che usciva dagli incendi, il quale ostacolava notevolmente la visibilità.
Su tali considerazioni, la natura complessiva del blocco del traffico e la sua durata ha caratterizzato la situazione di pericolo che ne è derivata per gli utenti e per gli stessi manifestanti.
Per tutti i motivi, la Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, da un verso ha dichiarato il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo presentato ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione relativo alla violazione del diritto dei ricorrenti alla libertà di riunione pacifica, ma da verso altro ha sostenuto che non vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione (Strasburgo, 16/01/2025, Bodson ed altri contro Belgio, su domanda n. 35834/22 ed altre).
Pubblicazione 09/2025