Anche in caso di diffamazione aggravata dall’uso di mezzi di divulgazione attraverso internet, la sentenza penale pronunciata nei confronti dell’indicato responsabile di reato non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, ciò neppure in termini di fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare. Infatti, compete al giudice civile, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di libero apprezzamento, scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti ed eventualmente procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, naturalmente se introdotti dalle parti quali prove atipiche. Nel caso in esame, i giudici di appello, con decisione in riforma del primo grado di giudizio, una volta distinto l’esercizio di critica da quello di cronaca, hanno ritenuto che il diritto di critica era stato legittimamente esercitato nell’ambito di una diatriba politica, giacché la «critica politica è ontologicamente volta a censurare le idee politiche e la gestione della cosa pubblica da parte dell’avversario politico e in tali contesti è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati». Ebbene, di diverso avviso i giudici di legittimità, in quanto: «l’esercizio del diritto di critica, quand’anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un’offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell’avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale». Per cui: «il legittimo esercizio della critica politica può costituire un’esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile» – pur se con toni aspri e di disapprovazione più pungenti –, ma a condizione che non si trascenda in un attacco personale di pura offesa e non leda il diritto all’altrui integrità morale. Sicché, in tale prospettiva, il legittimo esercizio del diritto di critica, anche nel contesto politico, è sempre condizionato dal limite della continenza – intesa come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Perciò, un conto è l’esposizione di fatti su cui costruire una valutazione politica di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche, altra cosa è fondare la critica politica sull’attribuzione di una condotta criminosa tutta da verificare. In quest’ultimo caso, l’esercizio del diritto di critica è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa solo qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e presenza di un interesse collettivo, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche solo putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa (Cass. I Sez. Civ. Ord. 282/2026).
Pubblicazione 01/2026