Trattamenti sanitari in carcere

Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta». Perciò, considerato che in tema di differimento della pena, facoltativo oppure obbligatorio, ex artt. 146 e 147 Codice penale, la norma permette o impone il benefico «soltanto con riferimento alle gravi condizioni di salute del soggetto», ne consegue che la voluta assenza da parte del detenuto di terapie e controlli impediscono di accertare se ricorre la condizione contemplata dalla norma stessa; non rilevando nemmeno la natura dei reati per i quali il soggetto espia la pena (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 17180/2022 – Presidente MOGINI; Relatore ROCCHI).

Pubblicazione n. 21 del 28.11.2023