Con riferimento all’ambito scolastico, in presenza di una proposta del GLHO – vale a dire del Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo, con il compito di provvedere alle azioni concrete intraprese all’indirizzo di ogni singolo alunno con disabilità, definendo anche il Piano Educativo Individualizzato (PEI) – che, ai fini dell’apprendimento, statuisce come indispensabile una copertura oraria integrale dell’assistenza alla comunicazione LIS (Lingua dei Segni Italiana), la previsione con cui si assegna al minore disabile una copertura inferiore all’intero orario curricolare costituisce possibile violazione degli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost. Sicché, come anche nel caso qui in esame, il Piano Educativo Individualizzato risulta illegittimo «per illogicità e comunque per difetto di motivazione, in relazione alle previsioni conclusive riguardanti il numero di ore dell’assistente alla comunicazione e dell’operatore scolastico». Inoltre, non è nemmeno possibile delibare la domanda di condanna del Comune chiamato in causa rispetto alla «concreta assegnazione dell’assistente LIS in misura idonea, in ragione dell’omessa intimazione in giudizio di quest’ultimo. In generale, il Collegio osserva che dall’accoglimento del ricorso in esame deriva la necessità di una motivata riedizione del PEI, quale atto che individua i bisogni di sostegno educativo ed i relativi strumenti, presupposto necessario dei successivi adempimenti, volti a realizzare in concreto l’assistenza spettante allo studente disabile (che rientrano, in misura condizionante, anche nella competenza di organi diversi dall’Istituto Scolastico)». Su tali argomentazioni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite oltre oneri ed accessori di legge (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, Sentenza 737/2023 - Presidente: Ungari; Estensore: Daniele).
Pubblicazione n. 47 del 28.12.2023