Permesso di soggiorno

La giustizia amministrativa è tornata ad occuparsi dell’emersione dal lavoro irregolare, con finalità di ottenere il permesso di soggiorno da parte di cittadino extracomunitario, e del relativo provvedimento di rigetto dell’istanza emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per territorio. Orbene, nel caso in esame, i fatti hanno riguardato l’ipotesi per cui l’istanza per ottenere il permesso di soggiorno appariva strumentale, visto che la persona anziana presso la quale l’interessato aveva dichiarato di aver prestato lavoro di assistenza è risultata percepire una pensione, unica fonte di reddito, insufficiente per pagare lo stipendio ad una qualsivoglia badante. Sicché, richiamando giurisprudenza consolidata, nonché alcuni principi tracciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 150/2023, se da un lato il «rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione (...) consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa», dall’altro lato detta condizione presuppone «che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare». Del resto, la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro assolve sia alla «funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare», sia «per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno». Ne consegue che a tale scopo il legislatore può stabilire dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di regolarizzazione, tra cui rientra «il possesso di un requisito reddituale» (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, Sentenza 769/2023 - Presidente ed Estensore: Ungari).

Pubblicazione n. 04 del 08.01.2024