Non è in contrasto con la Costituzione la scelta della “riforma Cartabia” di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona quando sia commesso in danno del coniuge, anche in situazioni di cessata convivenza, nonché di separazione o divorzio.
Sul punto, il GUP del Tribunale di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente.
Ebbene, la scelta del Governo – nell’ambito dei suoi fisiologici margini di discrezionalità nell’attuazione della legge delega – di non estendere la procedibilità a querela alla specifica ipotesi aggravata del fatto commesso nei confronti del coniuge appare agevolmente riconducibile, anch’essa, alla necessità di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa è strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari: sia affinché non denunci gli episodi di violenza subiti, sia – e forse soprattutto – affinché ritratti le accuse in un momento successivo.
Infatti, l’esperienza mostra che anche quando la convivenza venga meno, la persona più vulnerabile del rapporto continua, non infrequentemente, ad essere esposta alle condotte violente o comunque sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge, spesso esacerbate dalla frustrazione e dalla rabbia derivanti proprio dalla rottura della relazione. Del tutto ragionevole appare, pertanto, la soluzione normativa che non differenzia tra le due ipotesi per quanto concerne il regime di procedibilità.
Per cui, la scelta di prevedere un regime di procedibilità d’ufficio per una data fattispecie di reato non può, dunque, essere censurata sulla base del mero argomento della maggiore gravità di un diverso reato che il legislatore ha, in via generale, ritenuto opportuno – per una o più delle ragioni indicate – sottoporre al regime di procedibilità a querela (Cost. Sentenza 9/2025).
Pubblicazione 05/2025