Giornalismo e Privacy

Con riferimento alla divulgazione di un audio da parte del programma televisivo della Rai Report, seguono alcuni passaggi del recente Provvedimento con cui il “Garante per la protezione dei dati personali” ha ingiunto alla Rai di pagare la somma di centocinquantamila euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003.

Ebbene, nella memoria difensiva, la Rai, a conclusione del procedimento disciplinare a carico del conduttore di Report, ha evidenziato che relativamente alla messa in onda dell’audio in questione il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti ha disposto all’unanimità l’archiviazione, affermando che la diffusione della telefonata non costituisce una violazione dei Doveri del giornalista, i quali prevedono “come la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Tuttavia, per il Garante, è proprio dall’analisi di tale disposizione che emerge l’infondatezza della difesa Rai, poiché la divulgazione di dati personali non determina una violazione della normativa privacy solo “se sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto” oppure “della qualificazione dei protagonisti”, ciò in quanto il concetto di “essenzialità dell’informazione” non equivale al “carattere dell’indispensabilità”.

Perciò, la valutazione dell’essenzialità dell’informazione deve seguire parametri di maggior rigore ogni volta siano coinvolti dati personali ai quali l’ordinamento accorda una tutela rafforzata, come quelli “espressivi del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni”. Concetto di corrispondenza e comunicazione che, nell’odierna realtà sociale, comprende anche le comunicazioni telefoniche e messaggi (Sms, WhatsApp).

In favore del “maggior rigore nello scrutinio di indispensabilità”, giurisprudenza della Corte EDU ha precisato come la pubblicazione sulla stampa degli estratti di conversazioni di natura strettamente privata, non corrisponde ad alcun bisogno sociale imperativo e non può quindi ritenersi “misura proporzionata in una società democratica”.

Perciò, per il Garante la finalità di pubblicare il suddetto audio ha esulato dal limite legislativo costituito dalla “essenzialità dell’informazione”, sostanziandosi invece nella violazione della sfera di riservatezza “in chiave di realizzazione di un risultato giornalistico”, e che tale condotta viola apertamente la disciplina legislativa in tema di protezione dei dati (Provv. Garante Privacy, 621/2025).

Pubblicazione 30/2025